Art. 1.
(Censimento degli immobili pubblici).

      1. I comuni, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli immobili di proprietà pubblica, non destinati a finalità di edilizia economica e popolare, presenti sul loro territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati, al loro stato di manutenzione e allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.
      2. Dal censimento di cui al comma 1 sono esclusi gli immobili istituzionalmente adibiti ad edilizia economica e popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e sono ricompresi, in particolare, gli immobili di proprietà della regione, della provincia e degli enti di assistenza e beneficenza disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.
      3. I comuni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano i programmi di recupero integrale all'uso sociale del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo.
      4. I programmi di cui al comma 3 possono essere realizzati per intervento diretto del comune e, per una quota da definire nell'ambito dei citati programmi, attraverso l'apporto dei cittadini riuniti in cooperative di autorecupero formate da soggetti senza casa o sfrattati.